IL RUOLO DELL’ ORDINE:
La libera professione di Perito Industriale è sancita per Legge e nasce con la promulgazione del Regio Decreto Legislativo n° 275 “Regolamento per la professione di Perito Industriale” che sancisce anche la Costituzione degli Ordini Provinciali dei Periti Industriali.
L’Ordine dei Periti Industriali è un organismo professionale, sottoposto a vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia, analogamente agli organismi nati in seno alle altre categorie professionali.
Ha obbligo di sorveglianza sull’esercizio della Libera Professione, denunciandone gli abusi alle competenti Autorità , inoltre ha il compito di tutelare l’utenza pubblica e privata, assicurandosi che tutti i periti iscritti siano professionalmente preparati e che assolvano con dignità e moralità i compiti della loro professione, nel rispetto delle norme deontologiche.
L’Ordine dei Periti Industriali raccoglie, su base territoriale, tutti i professionisti diplomati degli Istituti Tecnici Industriali operanti nella specializzazione del diploma.
Tutti i periti industriali abilitati all’esercizio della libera professione, devono infatti essere iscritti ad un Ordine professionale, territorialmente competente, che ne attesta il requisito di professionalità previsto dalla Legge.
I periti industriali liberi professionisti sono specializzati nella consulenza, progettazione, direzione dei lavori, perizie, collaudi di impianti tecnologici civili ed industriali, sicurezza, antincendio ed antinfortunistica, ecc.
Il nostro Ordine in particolare opera a livello regionale con oltre 200 liberi professionisti suddivisi nelle principali Specializzazioni e si pone come punto di riferimento autorevole per industria, artigianato, commercio, enti pubblici, privati, tribunali, e per tutti coloro che si avvalgono della professionalità e della competenza specifica del Perito Industriale.
COMPITI DELL’ ORDINE:
- il governo deontologico della professione riguardo a comportamenti censurabili del professionista che non rientrano nella legge ordinaria, nei quali casi possono essere disposte sanzioni proprie, o sussidiarie, come l’ammonimento, la sospensione e la radiazione;
- la tenuta e revisione dell’Albo degli iscritti;
- la tutela delle funzioni proprie della professione, attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura, ai sensi dell’art. 348 c.p.;
- la partecipazione alle Commissioni di esame di Stato per l’abilitazione di un aspirante all’iscrizione;
- l’espressione di pareri su materie che riguardano la categoria nei confronti di Enti e Istituzioni pubbliche;
- gli atti di profilo amministrativo come il visto di congruità su fatture rilasciate dal professionista a clienti, e non pagate. La fattura diviene in tale circostanza un “titolo esecutivo” suscettibile di esazione anche coattiva.
RUOLO e ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DELL’ ORDINE
Il ruolo dell’ Ordine
L’Ordine dei Periti Industriali è un Ente Pubblico non Economico la cui finalità principale consiste, nell’ambito della rispettiva circoscrizione provinciale, nella tenuta dell’Albo professionale e del Registro dei Praticanti, nella cura degli interessi della collettività in generale, e, in particolare, il controllo della conservazione del decoro e della dignità professionale dei propri iscritti.
La norma costitutiva della categoria dei Periti Industriali è il Regio Decreto n. 275 del 11 febbraio 1929, ancora oggi norma di riferimento, più volte integrato in relazione alle mutevoli necessità della professione.
L’obbligatorietà dell’iscrizione negli Albi professionali, per determinate professioni fra cui quella di Perito Industriale, viene sancita per la prima volta con la legge 897 del 25 aprile 1938. Da questo momento i Periti Industriali sono coloro che, hanno la facoltà di esercitare attività riservate per effetto dell’iscrizione all’Albo Professionale che può avvenire attraverso il solo titolo di studio di Perito industriale Capotecnico.
La modifica all’ordinamento professionale dei Periti Industriali avviene con la Legge n. 17 del 2 febbraio 1990. La Legge sancisce l’obbligatorietà del praticantato e del conseguente esame di Stato per abilitare alla libera professione (art. 33, comma 5, della Costituzione Italiana).
La prima direttiva europea sull’esigenza di prevedere un livello minimo di formazione post-secondaria (diploma) di almeno tre anni universitari è la n. 48 del 1989, poi ribadita dalla n. 19 del 2001. Prima che lo Stato Italiano recepisse questa seconda direttiva, con il decreto legislativo n. 277 del 2003, entrava in vigore il DPR n. 328 del 2001 che, di fatto, realizzava l’elevazione del livello di formazione alla laurea quale requisito per l’accesso all’Albo.
I titoli di accesso. La Legge 89 del 2016 reca disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali modificando la Legge 17 del 2 febbraio 1990 disponendo che dal 2021 avranno accesso all’esame di stato solo coloro che siano in possesso del titolo di laurea triennale.
I periti industriali sono sempre stati protagonisti del loro tempo; nel secondo dopoguerra, quando si afferma il sistema italiano delle piccole medie industrie molti Periti decidono di “mettersi in proprio” diventando risorsa per il Paese, è a loro che si deve gran parte del miracolo economico degli anni ’50 e ’60 del secolo scorso.
L’oggi
Partendo dalla definizione di “Perito Industriale”, derivante dal latino Peritus e industrius ossia colui che è esperto nella produzione di beni e materiali su larga scala, è facile capire come sia ampio il raggio di azione dei nostri tecnici.
Il Perito Industriale del nuovo millennio è colui che crea, che costruisce e trasforma l’ambiente, ma anche colui che controlla, progetta, collauda le costruzioni, gli impianti, i veicoli.
I Periti Industriali, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti, ricoprono vaste aree di competenza a seconda della specializzazione intrapresa durante il percorso di studi: dall’elettrotecnica all’edilizia, dalla chimica alla meccanica, dall’informatica alla termotecnica, per citarne alcune.
In ragione dell’ultima riforma degli Istituti tecnici (c.d. Riforma Gelmini), vi è stata una notevole razionalizzazione delle specializzazioni, cosicchè i precedenti 26 indirizzi sono stati ricondotti in 9 macroaree:
- Meccanica, meccatronica ed energia
- Trasporti e logistica
- Elettronica ed elettrotecnica
- Informatica e telecomunicazioni
- Grafica e comunicazione
- Chimica, materiali e biotecnologie
- Sistema moda
- Agraria, agroalimentare e agroindustria
- Costruzioni, ambiente e territorio
Oggi, e fino al 28 maggio 2021, per iscriversi all’Albo Professionale dei Periti Industriali, occorre:
- Il Diploma rilasciato da un Istituto Tecnico Industriale “Diploma di Perito Industriale Capotecnico”, (se ottenuto prima della cosiddetta Riforma Gelmini) o di un Diploma rilasciato da un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, settore tecnologico di istruzione tecnica con specializzazione in uno degli indirizzi di cui sopra (se ottenuto dopo la Riforma a partire dal 2015).
- Iscriversi al Registro dei Praticanti e, successivamente, svolgere un periodo di praticantato pari a 18 mesi presso uno studio professionale o presso un’azienda come dipendente con mansioni, per entrambi i casi, inerenti la propria specializzazione.
- Contattare la segreteria del Collegio per il rilascio del “certificato di compiuta pratica”.
- Iscriversi e superare l’Esame di Stato che fornisce l’abilitazione all’esercizio della professione.
Dopo il 28 Maggio 2021, per effetto della Legge n. 89/2016, per iscriversi al Collegio sarà necessario essere in possesso del titolo di Laurea Triennale fra quelli elencati all’Art. 55 del DPR n. 328 del 2011, previo svolgimento del tirocinio di sei mesi nell’ambito del corso di studi e del superamento dell’esame di Stato.
ATTENZIONE: Per iscriversi all’Albo senza il titolo di Laurea è indispensabile iniziare il praticantato, con annessa iscrizione al Registro dei Praticanti, ENTRO il 28/05/2021. L’esame potrà essere sostenuto anche dopo questa data.