CREDITI FORMATIVI & ESENZIONE
Dal 01/01/2014 tutti gli iscritti all’Albo professionale sono tenuti ad assolvere all’obbligo di aggiornamento. Il mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte dell’iscritto comporterà l’attivazione del procedimento disciplinare.
Impegno formativo degli iscritti:
Si deve garantire un impegno formativo all’interno di un arco temporale di 5 anni tale da acquisire complessivamente 120 CFP.
L’iscritto deve in ogni caso acquisire 3 CFP per anno in attività formative riguardanti etica, deontologia, materia previdenziale e quant’altro costituisce aggiornamento della regolamentazione del Collegio.
Modalità di richiesta assegnazione crediti formativi:
E’ obbligo del professionista di presentare al Collegio la documentazione inerente la formazione entro il 31 gennaio di ogni anno relativa all’anno precedente.
Esenzione:
L’impegno formativo può essere interrotto per esenzione che può essere concessa per casi particolari (gravidanza, maternità/paternità, grave malattia, intervento chirurgico, per interruzione dell’attività professionale per almeno 4 mesi consecutivi), previa compilazione di apposito modulo e inviato al Collegio.
L’esonero dall’obbligo dell’impegno formativo può essere richiesto da un iscritto che risulta essere iscritto a più ordini professionali e che scelga di osservare l’obbligo imposto da un ordine professionale diverso.
Riduzione impegno formativo:
Fatta salva l’obbligatorietà dellla formazione, per coloro che certificano il non esercizio della professione viene autorizzata, su richiesta scritta da presentare al Collegio con apposito modulo, la riduzione dei crediti da conseguire e dovrà essere garantito un impegno formativo nell’arco temporale di 5 anni tale da acquisire complessivamente 40 CFP.
Per i professionisti con contratto di lavoro dipendente che svogono compiti tipici della professione permane l’obbligo di formazione continua ordinaria e non ridotta.
Il professionista in attività che abbia superato il 65° anno di età dovrà garantire un impegno formativo nell’arco temporale di 5 anni tale da acquisire complessivamente 40 CFP.
Nuovi iscritti:
Per i nuovi iscritti l’obbligo formativo annuale decorre dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello d’iscrizione, tale previsione non è applicabile per le reiscrizioni.